IL FUTURO DELL'ASSOCIAZIONISMO NEL TERZO SETTORE E' IN PARTE GIA' LEGGE E, PRIMA O POI, ANCHE L'ANGET DOVRA' SCEGLIERE.
per decidere e' necessario comprendere, solo informazioni corrette e utili consentono di comprendere a sufficienza.
1. IL RIORDINO LEGISLATIVO DEL"TERZO SETTORE"
Come noto a molti, ma non a tutti i Soci, il 2 febbraio 2021 si è svolta in videoconferenza la riunione della Presidenza Nazionale (PN) ANGET con i Delegati regionali, i Capi Gruppo di Specialità e i Presidenti di Sezione Autonoma, incentrata sul tema delle attuali e annunciate future norme di legge relative al cosiddetto " TERZO SETTORE"(TS).
Come da verbale della riunione interna della PN del 27 gennaio u.s., la riunione è stata decisa e indetta in quanto le suddette norme, per quanto già in vigore e illustrato nel corso delle passate riunioni del Consiglio di ASSOARMA, prevedono fin d'ora che anche le Associazioni d'Arma possano inoltrare richiesta di iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE del Terzo Settore ( RUNTS).
COSA SONO IL TERZO SETTORE E IL CORRELATO RUNTS ?
Il termine "TERZO SETTORE", introdotto in Italia negli anni ottanta dagli economisti che si ocupavano delle organizzazioni " non profit" (ONP), continua a indicare tutti quei soggetti e le loro attività che, al di fuori del settore pubblico e di quello commerciale della Società nazionale, in forma privata, senza fini di lucro, si organizzano collettivamente in forme di azione volontaria e gratuita per produrre o scambiare beni e servizi di interesse generale, allo scopo di realizzare obiettivi di solidarietà civica e di utilità sociale. Nel passato i soggetti collettivi che rientravano in tale settore ( associazioni di volontariato , cooperative sociali, organizzazioni non governative, volontariato di protezione civile ) sono state disciplinate da numerose leggi speciali che hanno infine richiesto un riordino normativo globale. A tal fine , con la Legge n.106 del 6 giugno 2016 ( in sintesi, la riforma del terzo settore) è stata definita la cornice giuridica del Settore in questione, definendo all'articolo 1 cosa si intende per TS e i criteri ai quali devono ottemperare gli enti che possono in esso essere inclusi. Sulla base della nuova Legge, nel 2017 è stato emanato lo specifico Codice del Terzo Settore il quale, tra l'altro, fissa le regole da osservare e le forme di organizzazione affinchè venga riconosciuta la personalità giuridica di un Ente del TS.
In pratica, in tale unico testo si stabilisce quali sono le caratteristiche degli Enti del Terzo settore, le attività di interesse generale che essi dovranno svolgere, i conseguenti obblighi ai quali ottemperare e gli effettivi benefici di legge e potenziali vantaggi dei quali poter usufruire.
Tale riordino ha comportato di:
➣ abrogare leggi storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della legge sulle Onlus (460/97);
➣ raggruppare in un solo testo tutte le tipologie di Enti del Terzo settore (Ets): organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte; enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).
➣ sancire che gli Enti del TS saranno obbligati, per definirsi tali, ad iscriversi al Registro Unico (RUNTS), che avrà sede presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale;
➣ definire in un unico elenco riportato all’articolo 5 le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che in via esclusiva o principale sono esercitati dagli Enti del Terzo settore.
Gli Ets, quindi, con l’iscrizione al RUNTS, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili.
D'altra parte, potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma: sotto forma, ad esempio, di agevolazioni fiscali, di possibile incasso del noto " cinque per mille" eventualmente devoluto dal contribuente all'Ets da lui prescelto, di donazioni volontarie e di risorse degli Enti locali per progetti d'interesse. In aggiunta, a potenziale beneficio degli Ets regolarmente iscritti, diventano per la prima volta esplicite in una legge alcune indicazioni alle pubbliche amministrazioni: come cedere senza oneri alle associazioni beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi, o a canone agevolato per la riqualificazione; o incentivare la cultura del volontariato (soprattutto nelle scuole); o infine coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali, nel caso di Odv e Aps, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. IL FUTURO DELL'ANGET NEL NUOVO CONTESTO DEL TERZO SETTORE (TS).
La nuova legislazione e il suo futuro completamento coinvolgono fin d'ora chiaramente e ineluttabilmente anche l'ANGET, sia per come Essa potrebbe maggiormente operare nel caso di una sua eventuale iscrizione nel citato Registro Unico, sia per come potrebbe invece essere limitata nel proprio operato in caso di non iscrizione. Una decisione che, per la rilevanza nazionale e le implicazioni sull'intera Associazione e sui suoi Soci, a norma di Statuto non potra', in uno o altro caso, prescindere da una delibera del Consiglio Nazionale, al termine di una procedura di informazione, consultazione e votazione estesa fino ai singoli Soci.
A tal fine l'iter procedurale è stato avviato con la sopracitata videoconferenza, nel corso della quale, a seguito degli interventi del Presidente Nazionale, di alcuni membri della Presidenza e dei partecipanti, l'illustrazione e il commento dei principali punti della nuova normativa di legge e, in particolare, del Codice del Terzo Settore, hanno posto in luce le considerazioni fondamentali utili per un primo esame dei criteri di confronto, allo scopo di addivenire alla futura decisione circa la iscrizione o non iscrizione dell'ANGET quale Ente del TS. In tal senso, al momento, si può sinteticamente ritenere che :
➣ il Codice, riordinando il settore delle Associazioni che come la nostra si dedicano al sostegno della Promozione Sociale e della Solidarietà, coinvolge certamente il nostro Sodalizio, come sancito in particolare nel Titolo IV del Codice stesso (“Delle Associazioni e delle Fondazioni del Terzo Settore”): in tale quadro, infatti, anche ASSOARMA ha anticipato l'intendimento di rappresentare nel futuro incontro con il Ministro della Difesa che venga richiesta l’iscrizione, di diritto, al Registro (RUNTS) in questione;
➣ prima del prossimo Consiglio Nazionale, nel corso del quale in ogni caso sarà inserita in agenda la trattazione del tema in questione, tutta l'utile documentazione informativa sull'argomento dovrà essere diramata a cura della PN e dei Delegati e Capi Gruppo, a favore dell'aggiornamento dei Soci;
➣ a premessa della decisione di un’eventuale iscrizione dell'ANGET sarà indispensabile tenere conto del parere degli organi eletti dai Soci (Presidente Nazionale e Vice Presidenti, Delegati Regionali, Capi Gruppo di Specialità e Presidenti di Sezioni Autonome), sentiti i Presidenti di Sezione, che dovranno far pervenire alla Presidenza Nazionale, tramite i rispettivi Delegati Regionali, il loro parere;
➣ in caso di iscrizione al RUNTS, l’unico rappresentante legale dell’ANGET dovrà obbligatoriamente essere il Presidente Nazionale;
➣ gli eventuali Soci iscritti singolarmente o come Nuclei agli attuali Registri Regionali della Protezione civile o di altre Associazioni, dovrebbero confluire in Enti iscritti al RUNTS, essendo previsto che i Registri Regionali confluiscano tutti nel suddetto unico Registro Nazionale;
➣ a seguito dell'eventuale iscrizione, il potenziale beneficio del cinque per mille e le agevolazioni fiscali delle quali potrà certamente avvantaggiarsi l'Associazione, presuppongono un riassetto strutturale dell'organizzazione interna sotto il profilo della gestione dei codici fiscali e della contabilità, con riguardo alla vigilanza e al controllo esercitato dalle competenti Autorità ministeriali e regionali;
➣ la reale possibilità di usufruire in comodato d'uso o con speciali agevolazioni di eventuali locali posti a disposizione dagli Enti locali per gli organismi ANGET è, come da norme, subordinata all'effettivo contributo di servizi o prestazioni o beni di volontariato, a livello nazionale o locale, da parte degli organi ANGET richiedenti, nei confronti dei suddetti Enti locali;
➣ a causa delle prescrizioni e indicazioni di legge circa gli adeguamenti obbligatori degli Statuti, come prerequisiti per l'Iscrizione, si rende necessario la votazione in Assemblea Generale di tali eventuali modifiche allo Statuto e Regolamento ANGET, prima della richiesta di Iscrizione;
➣ essendo previste caratteristiche specifiche per il tipo di Associazione che intende iscriversi, occorre anche decidere in quale settore dovrebbe ufficialmente collocarsi l'ANGET: nella categoria APS (Associazione di Promozione Sociale), oppure ODV (Organismo di Volontariato), rendendosi anche per ciò necessaria una votazione del Consiglio Nazionale, sulla base del parere dei Soci.
A conferma di quanto preannunciato, la necessità di pianificare un adeguato iter di attività preparatorie per giungere alla futura decisione formale, sia in caso positivo che negativo, circa l'iscrizione dell'ANGET, ha trovato concordi i partecipanti sui seguenti punti :
➣ l'esame di tutti gli Atti di Legge finora emanati e della documentazione disponibile in merito, per l'approfondimento a cura della PN, anche con il supporto del Collegio dei Probiviri, dei Delegati e Capi Gruppo;
➣ la diramazione, a cura della Presidenza Nazionale, di una specifica relazione, eventualmente corredata di una consulenza di esperti nel settore, avente lo scopo di chiarire un confronto fra i nuovi o diversi obblighi di legge gravanti sull'ANGET, con particolare riferimento al conseguente adeguamento dello Statuto Nazionale ANGET e ai potenziali benefici nel caso di avvenuta iscrizione;
➣ l'aggiornamento dei Presidenti di Sezione e dei Soci, allo scopo di predisporre la futura necessaria votazione dei singoli Soci regolarmente iscritti, che esprimeranno un SI o un NO circa l'Iscrizione al RUNTS, il cui esito numerico dovrà essere verbalizzato e comunicato per iscritto alla Presidenza Nazionale;
➣ la vigente normativa ANGET impone necessariamente che i Soci esprimano il proprio voto favorevole o contrario alla iscrizione in questione e che la Delibera Nazionale per la preliminare modifica dello Statuto e del Regolamento ANGET, in caso di adeguamento per l'iscrizione, venga approvata con votazione dell'Assemblea Generale.
Gli utili commenti in riunione hanno inoltre sottolineato che in questa prima fase metodologica occorre che i Presidenti di Sezione e i Soci ben comprendano quali possano essere i benefici (o meno) della decisione. Ciò in quanto, a fronte delle chiare potenziali agevolazioni e dei necessari adeguamenti conseguenti alla iscrizione, nulla è chiaro né ipotizzabile circa le future possibilità di azione e finanziamento di Associazioni, come attualmente la nostra, che rimanessero fuori dal TS: infatti nessuna Autorità competente ha finora chiarito che cosa non sarà più praticabile o realizzabile qualora non si aderisca al Terzo Settore.
Nel futuro scenario il supporto di qualsiasi tipo da parte dello Stato e degli Enti locali nei confronti delle Associazioni, inclusa la nostra, potrebbe essere molto differenziato a scapito di quelli che opererebbero come volontari "precari", al di fuori delle Associazioni inquadrate nelle nuove norme. Ecco perché diviene fondamentale per l'ANGET adottare un metodo di confronto e decisione, non trattandosi di analizzare le potenzialità attuali dei singoli Soci e Responsabili , ma di comprendere quali migliori possibilità di azione si offrono rispetto al presente.
Ciò, per restare fedeli agli scopi e alla identità dell'ANGET, assumendo decisioni che, come in passato per i nostri predecessori, potrebbero far progredire l'Associazione o, in caso di nessuna scelta e di un atteggiamento rinunciatario, potrebbero andare incontro ad un ancor più marcato inaridimento della stessa. In questo momento di cambiamento, anche in vista di quanto il volontariato, incluso il nostro, potrebbe contribuire nei prossimi difficili tempi al rilancio del progresso della Società nazionale, è necessario concentrarsi con sensibilità e lucidità su tali problematiche, cogliendo le opportunità di un’apertura verso maggiori potenzialità di azione, promettenti risorse, incremento dei Soci e la conseguente affermazione degli storici ideali e delle tradizioni fondanti dell'ANGET.
IL PRESIDENTE DEL GRUPPO DI LAVORO
RELATIVO ALLA PROTEZIONE CIVILE
Marios LOMBARDO
Roma, 18 febbraio 2021